Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali all'equilibrio della finanza pubblica - Norme autoqualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria delle Province autonome nonché dei principi di leale collaborazione e di buon andamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione e agli artt. 79, 80, 81 e 107 dello statuto regionale di autonomia, nonché in relazione agli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 1, comma 709, della legge n. 208 del 2015, che, qualificando come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica anche disposizioni specifiche e dettagliate, pone alle Province ricorrenti vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dai rispettivi statuti speciali. L'analisi delle restanti disposizioni impugnate, cui l'autoqualificazione accede, e per le quali la Corte costituzionale è pervenuta a un giudizio di non fondatezza, svela la correttezza della qualificazione legislativa. In questa prospettiva, il giudizio di non fondatezza, all'esito dello scrutinio sulle predette questioni, impone analoga pronuncia per la questione relativa al comma 709. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2014 e n. 39 del 2014).
L'autoqualificazione operata dal legislatore di una norma come principio fondamentale è priva di carattere precettivo e non determina alcun effetto vincolante, perché è l'esame analitico del contenuto normativo, dell'oggetto e dello scopo della singola disposizione che ne delinea il significato precettivo.