Sentenza 94/2018 (ECLI:IT:COST:2018:94)
Massima numero 41308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
20/02/2018; Decisione del
20/02/2018
Deposito del 04/05/2018; Pubblicazione in G. U. 09/05/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica - Determinazione delle entrate e delle spese valevoli per l'equilibrio di bilancio - Limitazione, per l'anno 2016, della considerazione del saldo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nonché dell'avanzo di amministrazione - Ricorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e dei i principi di leale collaborazione e di buon andamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica - Determinazione delle entrate e delle spese valevoli per l'equilibrio di bilancio - Limitazione, per l'anno 2016, della considerazione del saldo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nonché dell'avanzo di amministrazione - Ricorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e dei i principi di leale collaborazione e di buon andamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione e agli artt. 79, 80, 81 e 107 dello statuto regionale di autonomia, nonché in relazione agli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 1, commi 711, secondo periodo, e 730, della legge n. 208 del 2015, laddove si prevede che, limitatamente all'anno 2016, al fine di determinare le entrate e le spese finali in termini di competenza, valevoli per la determinazione dell'equilibrio di bilancio, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, nonché l'avanzo di amministrazione. La disciplina in esame - analogamente a quella introdotta dalla legge n. 164 del 2016 e oggetto di interpretazione adeguatrice da parte della Corte costituzionale con sentenze n. 247 e n. 252 del 2017 -, correttamente interpretata, non comporta un'ablazione né dell'avanzo di amministrazione, né del fondo pluriennale vincolato, i quali, in conformità alla loro specifica disciplina contenuta nel d.lgs. n. 118 del 2011, sono rimasti anche per l'anno 2016 nella disponibilità degli enti territoriali titolari, fermo restando l'obbligo procedimentale del tentativo di intesa per eventualmente commutare l'avanzo di amministrazione in spazio finanziario conferibile a diversa amministrazione in ambito regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2017 e n. 247 del 2017).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione e agli artt. 79, 80, 81 e 107 dello statuto regionale di autonomia, nonché in relazione agli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 1, commi 711, secondo periodo, e 730, della legge n. 208 del 2015, laddove si prevede che, limitatamente all'anno 2016, al fine di determinare le entrate e le spese finali in termini di competenza, valevoli per la determinazione dell'equilibrio di bilancio, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, nonché l'avanzo di amministrazione. La disciplina in esame - analogamente a quella introdotta dalla legge n. 164 del 2016 e oggetto di interpretazione adeguatrice da parte della Corte costituzionale con sentenze n. 247 e n. 252 del 2017 -, correttamente interpretata, non comporta un'ablazione né dell'avanzo di amministrazione, né del fondo pluriennale vincolato, i quali, in conformità alla loro specifica disciplina contenuta nel d.lgs. n. 118 del 2011, sono rimasti anche per l'anno 2016 nella disponibilità degli enti territoriali titolari, fermo restando l'obbligo procedimentale del tentativo di intesa per eventualmente commutare l'avanzo di amministrazione in spazio finanziario conferibile a diversa amministrazione in ambito regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2017 e n. 247 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 17
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 18
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 19