Sentenza 94/2018 (ECLI:IT:COST:2018:94)
Massima numero 41309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
20/02/2018; Decisione del
20/02/2018
Deposito del 04/05/2018; Pubblicazione in G. U. 09/05/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali all'equilibrio della finanza pubblica - Meccanismo sanzionatorio in caso di scostamento dal conseguimento del saldo attivo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali - Ricorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e dei principi di leale collaborazione e di buon andamento - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali all'equilibrio della finanza pubblica - Meccanismo sanzionatorio in caso di scostamento dal conseguimento del saldo attivo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali - Ricorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e dei principi di leale collaborazione e di buon andamento - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione e agli artt. 79, 80, 81 e 107 dello statuto regionale di autonomia, nonché in relazione agli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 1, commi 723, lett. a), terzo periodo, della legge n. 208 del 2015, laddove prevede che gli enti locali delle ricorrenti - oltre che quelli delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta - in caso di mancato conseguimento del saldo positivo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, sono assoggettati, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla sanzione consistente nella riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime Regioni o Province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. La norma impugnata esprime il principio di indefettibilità delle sanzioni per gli enti territoriali che si discostano colpevolmente dagli obiettivi di finanza pubblica, applicabili pure alle Regioni e alle Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza - seppur ispirata al principio dell'accordo e all'autonomia nell'attività di vigilanza sul rispetto dei vincoli macroeconomici di matrice europea e nazionale, ferma restando la competenza in termini di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci delle locali sezioni di controllo della Corte dei conti - sia parte della "finanza pubblica allargata". (Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2006 e n. 40 del 2014).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione e agli artt. 79, 80, 81 e 107 dello statuto regionale di autonomia, nonché in relazione agli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 1, commi 723, lett. a), terzo periodo, della legge n. 208 del 2015, laddove prevede che gli enti locali delle ricorrenti - oltre che quelli delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta - in caso di mancato conseguimento del saldo positivo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, sono assoggettati, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla sanzione consistente nella riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime Regioni o Province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. La norma impugnata esprime il principio di indefettibilità delle sanzioni per gli enti territoriali che si discostano colpevolmente dagli obiettivi di finanza pubblica, applicabili pure alle Regioni e alle Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza - seppur ispirata al principio dell'accordo e all'autonomia nell'attività di vigilanza sul rispetto dei vincoli macroeconomici di matrice europea e nazionale, ferma restando la competenza in termini di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci delle locali sezioni di controllo della Corte dei conti - sia parte della "finanza pubblica allargata". (Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2006 e n. 40 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 723
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 17
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 18
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 19