Consorzi - Norme della Regione Puglia - Liquidazione dei soppressi consorzi di bonifica - Subentro del nuovo "Consorzio di bonifica centro-sud Puglia" nella titolarità dei beni e delle attività di quelli soppressi, ma non nei relativi rapporti passivi - Obbligo dei creditori di rimettere almeno il cinquanta per cento dei propri crediti e di rinunciare agli interessi - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3 della legge reg. Puglia n. 1 del 2017, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta modifica delle norme impugnate).
In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 2018, n. 146 del 2017, n. 112 del 2017 e n. 100 del 2017).