Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lett. b), c), d) ed e), e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013, sono inammissibili le censure con cui la parte S. C. ha dedotto la violazione di parametri e profili di incostituzionalità ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2018, n. 12 del 2018, n. 251 del 2017, n. 250 del 2017, n. 35 del 2017, n. 29 del 2017, n. 214 del 2016 e n. 96 del 2016).