Ordinanza 96/2018 (ECLI:IT:COST:2018:96)
Massima numero 41311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
18/04/2018; Decisione del
18/04/2018
Deposito del 11/05/2018; Pubblicazione in G. U. 16/05/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita lesione della discrezionalità del legislatore - Rilievo attinente al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita lesione della discrezionalità del legislatore - Rilievo attinente al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lett. b), c), d) ed e), e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 e dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013. La discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei meccanismi diretti ad assicurare nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici trova pur sempre un limite nel criterio di ragionevolezza, il quale circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali. Pertanto, la sussistenza della discrezionalità legislativa non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono. (Precedente citato: sentenza n. 70 del 2015).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lett. b), c), d) ed e), e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 e dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013. La discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei meccanismi diretti ad assicurare nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici trova pur sempre un limite nel criterio di ragionevolezza, il quale circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali. Pertanto, la sussistenza della discrezionalità legislativa non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono. (Precedente citato: sentenza n. 70 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co.
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 483
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 286
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte