Ordinanza 96/2018 (ECLI:IT:COST:2018:96)
Massima numero 41312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  18/04/2018;  Decisione del  18/04/2018
Deposito del 11/05/2018; Pubblicazione in G. U. 16/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41310  41311  41313


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Estinzione del giudizio a quo per rinuncia agli atti da parte dei ricorrenti - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Ammissibilità delle questioni.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lett. b), c), d) ed e), e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 e dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013, non ha rilievo, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, il fatto che la rimettente Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Lombardia, abbia dichiarato l'estinzione del giudizio principale per rinuncia agli atti dello stesso da parte dei ricorrenti. A norma dell'art. 18, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo principale non produce effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 25

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

decreto-legge  21/05/2015  n. 65  art. 1  co. 

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 25

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

decreto-legge  21/05/2015  n. 65  art. 1  co. 1

legge  17/07/2015  n. 109  art.   co. 

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 483

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 286

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 18    co. 1