Ordinanza 96/2018 (ECLI:IT:COST:2018:96)
Massima numero 41313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
18/04/2018; Decisione del
18/04/2018
Deposito del 11/05/2018; Pubblicazione in G. U. 16/05/2018
Titolo
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Riduzione (o esclusione) della rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2012, 2013 e 2014 sulla base di misure percentuali riferite al trattamento minimo INPS - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione (anche differita) - Censure identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni.
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Riduzione (o esclusione) della rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2012, 2013 e 2014 sulla base di misure percentuali riferite al trattamento minimo INPS - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione (anche differita) - Censure identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Lombardia - dell'art. 24, commi 25, lett. b), c), d) ed e), e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015 - e dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013, in base ai quali la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e quelli fino a sei volte lo stesso trattamento, per gli anni 2012 e 2013, è riconosciuta solo nelle limitate percentuali - rispettivamente, del 40 per cento, del 20 per cento e del 10 per cento - e per l'anno 2014 nella misura del solo 20 per cento, mentre la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, per gli anni 2012, 2013 e 2014, non è riconosciuta. Il rimettente non prospetta profili o argomentazioni diversi rispetto alle identiche questioni, concernenti le stesse disposizioni e sollevate in riferimento (tra gli altri) agli stessi parametri costituzionali e sotto gli stessi profili, già dichiarate non fondate con la sentenza n. 250 del 2017. La perequazione delle pensioni prevista dalla disciplina in esame è frutto di scelte non irragionevoli del legislatore, in quanto le esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell'esercizio della sua discrezionalità sono state preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati a tutelare il potere di acquisto dei propri trattamenti, nell'attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza dei trattamenti pensionistici alla quantità e qualità del lavoro prestato. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017, n. 173 del 2016, n. 70 del 2015, n. 361 del 1996, n. 240 del 1994 e n. 156 del 1991).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Lombardia - dell'art. 24, commi 25, lett. b), c), d) ed e), e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015 - e dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013, in base ai quali la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici compresi tra quelli superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e quelli fino a sei volte lo stesso trattamento, per gli anni 2012 e 2013, è riconosciuta solo nelle limitate percentuali - rispettivamente, del 40 per cento, del 20 per cento e del 10 per cento - e per l'anno 2014 nella misura del solo 20 per cento, mentre la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, per gli anni 2012, 2013 e 2014, non è riconosciuta. Il rimettente non prospetta profili o argomentazioni diversi rispetto alle identiche questioni, concernenti le stesse disposizioni e sollevate in riferimento (tra gli altri) agli stessi parametri costituzionali e sotto gli stessi profili, già dichiarate non fondate con la sentenza n. 250 del 2017. La perequazione delle pensioni prevista dalla disciplina in esame è frutto di scelte non irragionevoli del legislatore, in quanto le esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell'esercizio della sua discrezionalità sono state preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati a tutelare il potere di acquisto dei propri trattamenti, nell'attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza dei trattamenti pensionistici alla quantità e qualità del lavoro prestato. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017, n. 173 del 2016, n. 70 del 2015, n. 361 del 1996, n. 240 del 1994 e n. 156 del 1991).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co.
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 483
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 286
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte