Sentenza 98/2018 (ECLI:IT:COST:2018:98)
Massima numero 40759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 15/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40760  40761  40762  40763


Titolo
Ricorso in via principale - Esplicito richiamo ai parametri evocati - Assolvimento dell'onere di motivazione - Valutazione degli argomenti a sostegno delle censure proposte - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà e inconferenza del parametro invocato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 31, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016. Il ricorso statale richiama esplicitamente i principi fondamentali della materia "coordinamento della finanza pubblica" e in particolare l'art. 16 della legge n. 196 del 2009 e gli artt. 2 e 20 del d.lgs. 123 del 2011, assolvendo all'onere di motivazione dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità. Attiene invece al merito della questione stabilire se tali previsioni statali siano tali da impedire alle Regioni di modulare la disciplina dei rimborsi delle spese di trasferta dei componenti dei collegi sindacali delle ASL nel modo previsto dalla disposizione regionale impugnata.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  30/12/2016  n. 30  art. 31  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  31/12/2009  n. 196  art. 16  

decreto legislativo  30/06/2011  n. 123  art. 2  

decreto legislativo  30/06/2011  n. 123  art. 20