Sentenza 98/2018 (ECLI:IT:COST:2018:98)
Massima numero 40760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 15/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40759  40761  40762  40763


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Collegio dei revisori delle aziende sanitarie locali - Diritto al rimborso - Esclusione per le spese di vitto, alloggio e viaggio per il trasferimento tra la residenza o il domicilio del componente e la sede legale dell'azienda sanitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 31, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016 che, disciplinando, tra l'altro, i rimborsi delle spese di trasferta del collegio sindacale delle aziende sanitarie locali (ASL, nella legislazione della resistente denominate aziende ULSS), dispone che per i loro componenti non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell'Azienda sanitaria. La normativa regionale impugnata interviene nel silenzio di quella statale e non già in contrasto diretto con alcuno dei suoi principi fondamentali, perché i parametri interposti richiamati - l'art. 16 della legge n. 196 del 2009 e gli artt. 2 e 20 del d.lgs. 123 del 2011 - pur essendo idonei, in astratto, ad essere qualificati come principi fondamentali della materia "coordinamento della finanza pubblica", non si occupano delle spese di missione. La possibile penalizzazione dei componenti residenti o domiciliati fuori sede non impedisce la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze alle attività di controllo del collegio sindacale, poiché tale rappresentante, nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, non deve necessariamente essere un funzionario o un dirigente residente a Roma, potendosi sempre designare sia funzionari o dirigenti che prestano servizio in una delle sedi territoriali del MEF, sia revisori liberi professionisti residenti nelle vicinanze della sede della ASL, nella stessa Regione o in altra adiacente. (Precedente citato: sentenza n. 390 del 2008).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la materia "coordinamento della finanza pubblica" non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di "riorientare" la spesa pubblica per una complessiva maggiore efficienza del sistema. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2016, n. 160 del 2016, n. 69 del 2016, n. 38 del 2016, n. 272 del 2015, n. 205 del 2013 e n. 8 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  30/12/2016  n. 30  art. 31  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  31/12/2009  n. 196  art. 16  

decreto legislativo  30/06/2011  n. 123  art. 2  

decreto legislativo  30/06/2011  n. 123  art. 20