Sentenza 98/2018 (ECLI:IT:COST:2018:98)
Massima numero 40761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 15/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40759  40760  40762  40763


Titolo
Ricorso in via principale - Individuazione chiara dell'oggetto, dei parametri e dei profili della questione - Assenza di genericità delle censure - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indeterminatezza dell'impugnazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016. Il ricorso statale identifica con chiarezza oggetto, parametri e profili della questione di costituzionalità, deducendo come parametri l'art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento alla materia della "tutela della salute", e specificamente l'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 quale parametro interposto; e l'art. 118, secondo comma, Cost., lamentando altresì una violazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza di cui al primo comma del medesimo art. 118 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8  ter  co. 3