Sentenza 138/2024 (ECLI:IT:COST:2024:138)
Massima numero 46307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MODUGNO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
09/05/2024; Decisione del
09/05/2024
Deposito del 19/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale – Prospettazione della questione – Formulazione del petitum – Carattere vincolante – Esclusione – Necessaria indicazione del contenuto e del “verso” delle censure.
Giudizio costituzionale in via incidentale – Prospettazione della questione – Formulazione del petitum – Carattere vincolante – Esclusione – Necessaria indicazione del contenuto e del “verso” delle censure.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il petitum formulato dal rimettente non vincola la Corte costituzionale [ai fini della individuazione della pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata]. (Precedenti: S. 46/2024; S. 12/2024; S. 221/2023 - mass. 45911).
Il petitum è contraddittorio – e la questione di conseguenza inammissibile – solo quando le modalità argomentative dell’ordinanza di rimessione non consentano di individuare con chiarezza il contenuto e il “verso” delle censure, ipotizzando interventi di segno diverso e contrapposto. (Precedenti: S. 221/2023 - mass. 45911; S. 205/2021 - mass. 44319; S. 153/2020 - mass. 43408; S. 175/2018 - mass. 40389).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte