Sentenza 98/2018 (ECLI:IT:COST:2018:98)
Massima numero 40762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 15/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Strutture socio sanitarie e sociali - Attribuzione alla Giunta regionale della competenza in materia di autorizzazione alla realizzazione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice, escludendo quella del comune - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Strutture socio sanitarie e sociali - Attribuzione alla Giunta regionale della competenza in materia di autorizzazione alla realizzazione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice, escludendo quella del comune - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 34, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che, modificando la legge reg. Veneto n. 22 del 2002, demanda alla Giunta regionale la competenza nei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice, escludendo quella del Comune. La normativa regionale impugnata dal Governo, facendo confluire in un unico momento e in un unico soggetto due valutazioni da parte di due differenti organi pubblici - il Comune per le valutazioni urbanistiche e la Regione per quelle di politica sanitaria - che devono restare distinte, viola il principio fondamentale in materia di "tutela della salute" di cui all'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui la finalità sanitaria di una costruzione non può privare il Comune del potere di verificarne la compatibilità urbanistica e di rilasciare il permesso di costruire. (Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2016 e n. 387 del 2007).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 34, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che, modificando la legge reg. Veneto n. 22 del 2002, demanda alla Giunta regionale la competenza nei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice, escludendo quella del Comune. La normativa regionale impugnata dal Governo, facendo confluire in un unico momento e in un unico soggetto due valutazioni da parte di due differenti organi pubblici - il Comune per le valutazioni urbanistiche e la Regione per quelle di politica sanitaria - che devono restare distinte, viola il principio fondamentale in materia di "tutela della salute" di cui all'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui la finalità sanitaria di una costruzione non può privare il Comune del potere di verificarne la compatibilità urbanistica e di rilasciare il permesso di costruire. (Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2016 e n. 387 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 34
co. 3
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 34
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 ter
co. 3