Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, deve essere dichiarato inammissibile, per tardività, l'intervento in giudizio spiegato da Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia SGR spa. L'atto di intervento è stato depositato oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, giacché la pubblicazione dell'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 marzo 2017.
Per costante giurisprudenza costituzionale, il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l'intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 303 del 2010, n. 263 del 2009 e n. 215 del 2009).