Prospettazione della questione incidentale - Espressa motivazione sulla pregiudizialità e la rilevanza da parte del rimettente - Non implausibilità dell'interesse ad agire dei ricorrenti nel giudizio principale - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, non è accolta l'eccezione formulata per difetto di rilevanza o di insufficiente motivazione su di essa. Il giudice a quo motiva espressamente sulla pregiudizialità delle questioni (e, con essa, sulla loro rilevanza), affermando che la norma censurata costituisce la base legislativa del provvedimento amministrativo impugnato nel processo principale, sicché la sua applicazione è necessaria per definire il giudizio a quo anche nella sua fase cautelare, sospesa in attesa della risoluzione dell'incidente di costituzionalità. Neppure può essere accolto l'assunto sul difetto di interesse ad agire dei ricorrenti nel processo principale, che si tradurrebbe in un difetto di rilevanza o di sufficiente motivazione sulla rilevanza delle questioni. Le considerazioni svolte dal giudice rimettente sull'attualità e sulla concretezza del pregiudizio alla libertà di espressione del voto del socio in assemblea nel caso di trasformazione sociale delle banche popolari non ancora deliberata, ovvero alla sua libertà di recedere dalla società a trasformazione deliberata, offrono argomenti non implausibili a sostegno dell'esistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti.
Per costante giurisprudenza costituzionale, il controllo della rilevanza va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere, sicché il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, agli stessi fini, sono rimessi a loro volta alla valutazione del giudice a quo e non sono suscettibili di riesame da parte della Corte costituzionale, qualora risultino sorretti da una motivazione non implausibile. (Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2015, n. 1 del 2014, n. 91 del 2013, n. 280 del 2012, n. 279 del 2012, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010 e n. 263 del 1994).