Sentenza 99/2018 (ECLI:IT:COST:2018:99)
Massima numero 41224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
21/03/2018; Decisione del
21/03/2018
Deposito del 15/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Norma applicabile nel giudizio a quo - Individuazione in base al principio tempus regit actum - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Norma applicabile nel giudizio a quo - Individuazione in base al principio tempus regit actum - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, in quanto la norma censurata sarebbe stata implicitamente abrogata, per incompatibilità, dal successivo art. 1, comma 15, del d.lgs. n. 72 del 2015. L'art. 28, comma 2-ter, del t.u. bancario, come introdotto dall'indicato comma 1, lett. a), è la fonte primaria del provvedimento impugnato nel giudizio a quo, in conformità al suo stesso tenore letterale e secondo il principio tempus regit actum, giacché nel momento in cui l'atto è venuto a esistenza il potere esercitato dall'autorità amministrativa non poteva che fondarsi su tale base legislativa.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, in quanto la norma censurata sarebbe stata implicitamente abrogata, per incompatibilità, dal successivo art. 1, comma 15, del d.lgs. n. 72 del 2015. L'art. 28, comma 2-ter, del t.u. bancario, come introdotto dall'indicato comma 1, lett. a), è la fonte primaria del provvedimento impugnato nel giudizio a quo, in conformità al suo stesso tenore letterale e secondo il principio tempus regit actum, giacché nel momento in cui l'atto è venuto a esistenza il potere esercitato dall'autorità amministrativa non poteva che fondarsi su tale base legislativa.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2015
n. 3
art. 1
co.
legge
24/03/2015
n. 33
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte