Sentenza 99/2018 (ECLI:IT:COST:2018:99)
Massima numero 41224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  21/03/2018;  Decisione del  21/03/2018
Deposito del 15/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41222  41223  41225  41226  41227  41228  41229  41230


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Norma applicabile nel giudizio a quo - Individuazione in base al principio tempus regit actum - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, in quanto la norma censurata sarebbe stata implicitamente abrogata, per incompatibilità, dal successivo art. 1, comma 15, del d.lgs. n. 72 del 2015. L'art. 28, comma 2-ter, del t.u. bancario, come introdotto dall'indicato comma 1, lett. a), è la fonte primaria del provvedimento impugnato nel giudizio a quo, in conformità al suo stesso tenore letterale e secondo il principio tempus regit actum, giacché nel momento in cui l'atto è venuto a esistenza il potere esercitato dall'autorità amministrativa non poteva che fondarsi su tale base legislativa.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2015  n. 3  art. 1  co. 

legge  24/03/2015  n. 33  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte