Banche e istituti di credito - Disciplina delle banche popolari - Denunciata introduzione di una riforma sistematica ed ordinamentale mediante decreto-legge, in assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, che, nel contesto della normativa per la trasformazione delle banche popolari di maggiori dimensioni, stabilisce la possibilità generale di limitare il rimborso delle azioni in caso di recesso del socio. Le ragioni giustificative esposte nel preambolo del d.l. n. 3 del 2015 e le diffuse considerazioni svolte nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, escludono che si sia in presenza di evidente carenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza di provvedere, così come escludono che la valutazione del requisito sia affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Né la normativa in esame presenta una portata così ampia da caratterizzarsi come vera e propria riforma del sistema bancario, poiché, per quanto essa incida significativamente su un particolare tipo di azienda di credito, resta pur sempre un intervento settoriale e specifico. La presenza, infine, nel contesto della normativa introdotta, di talune disposizioni non auto-applicative, che richiedono per tale motivo norme di attuazione, non fa venir meno l'urgenza di avviare ex lege il processo di trasformazione delle banche popolari di maggiori dimensioni o di stabilire la regola generale sulla possibilità di prevedere limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio, con disposizioni destinate quindi a operare immediatamente. (Precedente citato: sentenza n. 287 del 2016).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione (Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 133 del 2016, n. 10 del 2015, n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 del 2010, n. 83 del 2010, n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007).