Sentenza 99/2018 (ECLI:IT:COST:2018:99)
Massima numero 41226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
21/03/2018; Decisione del
21/03/2018
Deposito del 15/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Corretta identificazione della norma censurata, attraverso richiamo ad altra disposizione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Corretta identificazione della norma censurata, attraverso richiamo ad altra disposizione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015 non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per errata identificazione della norma censurata. Il rimettente non individua la norma censurata nell'art. 29, comma 2-ter, del t.u. bancario, ma richiama tale disposizione, inserita dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 3 del 2015, per indicare la fattispecie a suo giudizio sospetta di illegittimità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015 non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per errata identificazione della norma censurata. Il rimettente non individua la norma censurata nell'art. 29, comma 2-ter, del t.u. bancario, ma richiama tale disposizione, inserita dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 3 del 2015, per indicare la fattispecie a suo giudizio sospetta di illegittimità.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2015
n. 3
art. 1
co.
legge
24/03/2015
n. 33
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte