Sentenza 99/2018 (ECLI:IT:COST:2018:99)
Massima numero 41226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  21/03/2018;  Decisione del  21/03/2018
Deposito del 15/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41222  41223  41224  41225  41227  41228  41229  41230


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Corretta identificazione della norma censurata, attraverso richiamo ad altra disposizione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015 non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per errata identificazione della norma censurata. Il rimettente non individua la norma censurata nell'art. 29, comma 2-ter, del t.u. bancario, ma richiama tale disposizione, inserita dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 3 del 2015, per indicare la fattispecie a suo giudizio sospetta di illegittimità.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2015  n. 3  art. 1  co. 

legge  24/03/2015  n. 33  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte