Sentenza 99/2018 (ECLI:IT:COST:2018:99)
Massima numero 41227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  21/03/2018;  Decisione del  21/03/2018
Deposito del 15/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41222  41223  41224  41225  41226  41228  41229  41230


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Formulazione esplicativa delle censure, dal carattere non manipolativo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, non è accolta l'eccezione di manifesta inammissibilità delle questioni, formulata in quanto con esse si chiederebbe una pronuncia manipolativa a contenuto non costituzionalmente obbligato. La formulazione del dubbio di legittimità da parte del rimettente - tale per cui l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 è censurato con l'espressione «nella parte in cui prevede [...] e non, invece, [...]» deve essere letta come esplicativa, non già dell'intenzione di richiedere un intervento sostitutivo, bensì delle ragioni poste a fondamento delle censure desunte dalla motivazione, come depone anche il dato letterale del petitum dell'ordinanza di rimessione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2015  n. 3  art. 1  co. 

legge  24/03/2015  n. 33  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte