Sentenza 99/2018 (ECLI:IT:COST:2018:99)
Massima numero 41227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
21/03/2018; Decisione del
21/03/2018
Deposito del 15/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Formulazione esplicativa delle censure, dal carattere non manipolativo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Formulazione esplicativa delle censure, dal carattere non manipolativo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, non è accolta l'eccezione di manifesta inammissibilità delle questioni, formulata in quanto con esse si chiederebbe una pronuncia manipolativa a contenuto non costituzionalmente obbligato. La formulazione del dubbio di legittimità da parte del rimettente - tale per cui l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 è censurato con l'espressione «nella parte in cui prevede [...] e non, invece, [...]» deve essere letta come esplicativa, non già dell'intenzione di richiedere un intervento sostitutivo, bensì delle ragioni poste a fondamento delle censure desunte dalla motivazione, come depone anche il dato letterale del petitum dell'ordinanza di rimessione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, non è accolta l'eccezione di manifesta inammissibilità delle questioni, formulata in quanto con esse si chiederebbe una pronuncia manipolativa a contenuto non costituzionalmente obbligato. La formulazione del dubbio di legittimità da parte del rimettente - tale per cui l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 è censurato con l'espressione «nella parte in cui prevede [...] e non, invece, [...]» deve essere letta come esplicativa, non già dell'intenzione di richiedere un intervento sostitutivo, bensì delle ragioni poste a fondamento delle censure desunte dalla motivazione, come depone anche il dato letterale del petitum dell'ordinanza di rimessione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2015
n. 3
art. 1
co.
legge
24/03/2015
n. 33
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte