Thema decidendum - Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE - Assenza dei presupposti - Rigetto della richiesta.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, contrariamente a quanto richiesto in via subordinata da alcune parti, non sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell'art. 267, terzo comma, del TFUE, stante il significato inequivoco della disciplina europea, contenuta nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014, adottato al fine di integrare le previsioni del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 6, di quest'ultimo.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente e si impone soltanto quando occorra risolvere un dubbio interpretativo. (Precedenti citati: ordinanze n. 2 del 2017 e n. 103 del 2008).