Sentenza 99/2018 (ECLI:IT:COST:2018:99)
Massima numero 41229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  21/03/2018;  Decisione del  21/03/2018
Deposito del 15/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41222  41223  41224  41225  41226  41227  41228  41230


Titolo
Banche e istituti di credito - Riforma della disciplina delle banche popolari - Casi di trasformazione in società per azioni - Attribuzione alla Banca d'Italia del potere di disciplinare le modalità e i limiti del diritto al rimborso delle azioni del socio che eserciti il recesso - Denunciata violazione dei principi della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata, anche nell'interpretazione della Corte EDU - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del prot. add. CEDU - dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, nella parte in cui, nel contesto della normativa per la trasformazione delle banche popolari di maggiori dimensioni, stabilisce che il diritto al rimborso delle azioni al socio che a fronte di tale trasformazione eserciti il recesso possa essere limitato e non, invece, soltanto differito entro limiti temporali predeterminati dalla legge e con previsione legale di un interesse corrispettivo per il ritardo nel rimborso. Le regole prudenziali dell'Unione europea impongono al legislatore nazionale di attribuire all'ente creditizio la capacità di adottare sia la limitazione quantitativa del rimborso che il suo rinvio come condizione perché le azioni possano essere considerate strumenti del capitale primario di classe 1. Né è fondato il rilievo per cui i regolamenti comunitari di settore avrebbero natura auto-applicativa, ciò che renderebbe incompatibile un intervento normativo interno di attuazione, in quanto, per consentire agli enti creditizi di rispettare i requisiti prudenziali europei, il legislatore nazionale era tenuto ad adottare disposizioni attributive alle banche stesse del potere di limitare il rimborso. Va ritenuto errato anche l'altro presupposto dal quale muove il rimettente, che equipara l'apposizione di un limite al rimborso all'esclusione del diritto, e quindi a una fattispecie espropriativa senza indennizzo. La disciplina censurata può, e deve, essere ricostruita con un'interpretazione che valorizzi l'inscindibile collegamento da essa operato tra la facoltà della banca di limitare il rimborso delle azioni e la sua situazione prudenziale. Va infine esclusa l'incompatibilità tra l'art. 1 del prot. add. alla CEDU e la norma denunciata, che rispetta le condizioni alle quali, in base alla giurisprudenza della Corte EDU, l'ingerenza di un'autorità pubblica nel pacifico godimento di un bene è giudicata compatibile con la tutela convenzionale della proprietà, ossia che essa sia legittima, necessaria per la tutela di un interesse generale e proporzionata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2015  n. 3  art. 1  co. 

legge  24/03/2015  n. 33  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

protocollo alla Convenzione diritti dell'uomo    n.   art. 1