Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di individuare un intervento a "rime obbligate" in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Esclusione - Sufficienza di una soluzione "costituzionalmente adeguata" - Ratio - Necessità di evitare vuoti di tutela, salvo un successivo intervento del legislatore. (Classif. 112003).
Una volta accertato un vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l’ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore – qual è, tipicamente, quella della determinazione della risposta sanzionatoria a ciascun illecito penale. Risulta a tal fine sufficiente la presenza di una o più soluzioni “costituzionalmente adeguate”, tratte da discipline già esistenti, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore e che consentano di porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, senza creare vuoti di tutela, ferma restando la possibilità per il legislatore di individuare, nell’esercizio della propria discrezionalità, una diversa soluzione nel rispetto dei principi costituzionali. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46030; S. 95/22 - mass. 44715; S. 28/2022 - mass. 44616; S. 233/2018 - mass. 41054; S. 222/2018 - mass. 40937).