Sentenza 99/2018 (ECLI:IT:COST:2018:99)
Massima numero 41230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  21/03/2018;  Decisione del  21/03/2018
Deposito del 15/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41222  41223  41224  41225  41226  41227  41228  41229


Titolo
Banche e istituti di credito - Riforma della disciplina delle banche popolari - Attribuzione alla Banca d'Italia del potere di disciplinare le modalità di esclusione del diritto al rimborso delle azioni del socio che eserciti il recesso - Denunciata violazione del principio della riserva di legge e di legalità sostanziale - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 42, 95 e 97 Cost. - dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, nella parte in cui attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le modalità e i limiti del diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso a seguito di trasformazione della società. La norma censurata non attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di adottare una disciplina sostitutiva di quella già dettata dalla legge con effetto delegificante, e neppure riconduce all'entrata in vigore della fonte secondaria la contemporanea cessazione di efficacia di disposizioni legislative delegificate, perché è l'organo cui spetta ordinariamente l'esercizio della funzione legislativa che ha introdotto direttamente ? e del tutto indipendentemente dall'entrata in vigore del provvedimento della Banca d'Italia ? la regola che consente una limitazione del diritto al rimborso delle azioni. Ad analoga conclusione si giunge anche ove si ritenga che il giudice a quo abbia inteso censurare anche la violazione del principio di legalità sostanziale. Nella disciplina del rimborso delle azioni dei soci recedenti, alla Banca d'Italia non spetta alcuna valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco, il cui bilanciamento - in particolare quello fra l'interesse dei soci che intendono recedere e quello della stabilità del sistema bancario ? è già definitivamente operato dalla legge. Inoltre, il suo stesso potere di definire le modalità tecniche di limitazione del rimborso è fortemente circoscritto dai regolamenti europei (segnatamente dalle norme tecniche del regolamento delegato dell'UE n. 241/2014). (Precedente citato: sentenza n. 130 del 2016).

L'elemento comune alle diverse forme di delegificazione possibili nel nostro ordinamento è costituito dal trasferimento della funzione normativa dalla sede legislativa ad altra sede.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2015  n. 3  art. 1  co. 

legge  24/03/2015  n. 33  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte