Ordinanza 100/2018 (ECLI:IT:COST:2018:100)
Massima numero 40220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  18/04/2018;  Decisione del  18/04/2018
Deposito del 15/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi - Utilizzabilità delle relative risorse per la remunerazione del personale operante presso la centrale regionale di committenza - Modalità di copertura delle spese derivanti dall'applicazione della legge - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 11 della legge reg. autonoma Sardegna n. 5 del 2017, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all'art. 9, comma 9, del d.l. n. 66 del 2014, conv., con modif., in legge n. 89 del 2014. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattive abrogazione e modifica delle disposizioni impugnate).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalle parti costituite, determina l'estinzione del processo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  13/04/2017  n. 5  art. 2  co. 2

legge della Regione autonoma Sardegna  13/04/2017  n. 5  art. 11  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  24/04/2014  n. 66  art. 9    co. 9  

legge  23/06/2014  n. 89  art.