Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi - Utilizzabilità delle relative risorse per la remunerazione del personale operante presso la centrale regionale di committenza - Modalità di copertura delle spese derivanti dall'applicazione della legge - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 11 della legge reg. autonoma Sardegna n. 5 del 2017, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all'art. 9, comma 9, del d.l. n. 66 del 2014, conv., con modif., in legge n. 89 del 2014. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattive abrogazione e modifica delle disposizioni impugnate).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalle parti costituite, determina l'estinzione del processo.