Bilancio e contabilità pubblica - Nuove regole per il pareggio di bilancio degli enti territoriali - Abrogazione, a decorrere dall'anno 2017, del comma 734 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata applicazione degli obblighi informativi e del sistema sanzionatorio delle infrazioni agli enti territoriali friulani - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di irretroattività delle sanzioni, dell'affidamento e dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016 - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 97 Cost., nonché agli artt. 48 e 49 dello statuto speciale - che, tra gli altri, abroga l'art. 1, comma 734, della legge n. 208 del 2015. Dalla tecnica ambigua di formulazione del comma impugnato, a causa dei continui rinvii ad altre disposizioni potenzialmente antagoniste, emerge una comune ratio, il cui effetto non è quello ritenuto dalla ricorrente - la quale teme che la suddetta abrogazione possa sottoporre (retroattivamente) gli enti friulani a monitoraggio e sanzione di situazioni e comportamenti relativi al 2016, cioè a un periodo nel quale essi ne sarebbero stati esenti in ragione del suddetto comma 734 - perché è ragionevole dedurre dalla complessa trama della norma impugnata che nessuna delle disposizioni in essa richiamate abbia mai comportato l'esonero, per gli enti territoriali delle autonomie speciali, dagli obblighi informativi relativi alle esigenze della finanza pubblica allargata e neppure dal sistema sanzionatorio delle infrazioni, ferme restando le peculiarità dell'ordinamento finanziario di tali autonomie. (Precedente citato: sentenza n. 247 del 2017).
L'accentuarsi della complessità tecnica della legislazione in materia finanziaria può determinare effetti non in linea con il dettato costituzionale e creare delle zone d'ombra in grado di rendere ardua la giustiziabilità di disposizioni non conformi a Costituzione.
Non sono lesivi dell'autonomia degli enti locali gli obblighi di trasmissione all'amministrazione centrale di dati ed informazioni che debbono necessariamente rispettare criteri di omogeneità ai fini della comparazione e del consolidamento dei dati, con la competenza del Ministero [dell'economia] a provvedere al coordinamento informativo. (Precedente citato: sentenza n. 36 del 2004).
La finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della "finanza pubblica allargata", nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica. (Precedente citato: sentenza n. 425 del 2004).