Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali al conseguimento dei saldi di finanza pubblica - Finanziamento delle spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi con le sole entrate di competenza - Violazione dei principi dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito, nonché della competenza finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, 97 e 119, Cost., l'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza. La norma impugnata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, dando attuazione al contenuto delle disposizioni precedentemente oggetto di interpretazione adeguatrice con la sentenza n. 247 del 2017, lascia intendere, con una formulazione ambigua incompatibile con l'interpretazione suddetta, che le somme vincolate nei precedenti esercizi, siano esse provenienti dall'avanzo o dagli altri cespiti soggetti a utilizzazione pluriennale, debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. A prescindere dal complesso e non di rado oscuro ordito normativo, la mancata previsione della "neutralità finanziaria" per tutte le partite di entrata e spesa di natura pluriennale derivanti da programmi, già perfezionati in termini di copertura negli esercizi precedenti, comporta un evidente vulnus per l'ente territoriale, con riguardo sia al principio del pareggio, sia all'equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata; la sottrazione ex lege di parte delle risorse attuative di programmi già perfezionati negli esercizi precedenti finisce inoltre per ledere anche l'autonomia dell'ente territoriale che vi è sottoposto. (Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2017, n. 252 del 2017, n. 10 del 2016 e n. 188 del 2015).
Gli avanzi di amministrazione degli enti territoriali, impiegabili per liberare spazi finanziari o consentire nuove spese agli enti che ne sono titolari, e le riserve conservate nel fondo pluriennale vincolato, devono essere assoggettati a una rigorosa verifica in sede di rendiconto. Gli avanzi di amministrazione correttamente accertati non possono essere confusi con i saldi di cassa, cioè le liquidità momentanee esistenti in corso di esercizio, utilizzate in passato da talune Regioni secondo una prassi che ha prodotto gravi lesioni agli equilibri dei rispettivi bilanci. (Precedente citato: sentenza n. 247 del 2017).
Le intese in ordine alla volontaria messa a disposizione da parte degli enti territoriali del proprio avanzo di amministrazione costituiscono lo strumento per garantire un equilibrio di bilancio non limitato al singolo ente, ma riferito all'intero comparto regionale, poiché la concreta realizzazione del risultato finanziario rimane affidata al dialogo fra gli enti interessati. (Precedente citato: sentenza n. 252 del 2017).
Gli enti territoriali in avanzo di amministrazione hanno la mera facoltà - e non l'obbligo - di mettere a disposizione delle politiche regionali di investimento una parte o l'intero avanzo. È infatti nella piena disponibilità dell'ente titolare dell'avanzo partecipare o meno alle intese in ambito regionale. Solo in caso di libero esercizio di tale opzione l'ente può destinare l'avanzo all'incremento degli spazi finanziari regionali. (Precedente citato: sentenza n. 247 del 2017).
Ove le norme contenute nella legge rinforzata n. 243 del 2012, o comunque riconducibili al coordinamento della finanza pubblica, precludano l'utilizzazione negli esercizi successivi dell'avanzo di amministrazione e dei fondi destinati a spese pluriennali, il cosiddetto pareggio verrebbe a configurarsi come "attivo strutturale inertizzato", cioè inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale, costituzionalmente non conforme agli artt. 81 e 97 Cost.