Sentenza 101/2018 (ECLI:IT:COST:2018:101)
Massima numero 41101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 17/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41093  41094  41095  41099  41100  41102  41103  41104  41105  41106


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure sanzionatorie nei confronti degli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali - Versamento dell'importo delle sanzioni al bilancio dello Stato, anziché a quello delle autonomie speciali indicate - Violazione della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 475, lett. a) e b), della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono tenuti a versare l'importo della sanzione per il mancato conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziché a quello delle suddette autonomie speciali. L'indefettibilità di un comune regime sanzionatorio - pur articolato nel tempo in modo mutevole in ragione dei profili tecnici attuativi dei vincoli europei e nazionali - per tutti gli enti locali interessati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non comporta tuttavia che il legislatore statale possa prescrivere, come invece disposto dalla norma impugnata dalle Province autonome e dalla Regione suddette, che l'importo delle sanzioni eventualmente applicate agli enti locali delle autonomie speciali - cui è demandato, nell'ambito della propria competenza in materia di finanza locale, il finanziamento dei propri enti e la responsabilità dell'obiettivo macroeconomico assegnato - debba confluire nelle casse dello Stato.

Il carattere generale e indefettibile dei vincoli di finanza pubblica esige che - indipendentemente dallo speciale regime di cui godono gli enti locali delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi macroeconomici, ispirato al principio dell'accordo - i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio debbano trovare riscontro in un omogeneo sistema sanzionatorio, proporzionato all'entità delle infrazioni commesse dagli enti locali. (Precedenti citati: sentenze n. 94 del 2018 e n. 40 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 475

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 475

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte