Sentenza 101/2018 (ECLI:IT:COST:2018:101)
Massima numero 41103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/03/2018; Decisione del
07/03/2018
Deposito del 17/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure premiali per gli enti territoriali che rispettano i saldi di bilancio - Ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento - Lamentata esclusione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e dell'equilibrio di bilancio - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure premiali per gli enti territoriali che rispettano i saldi di bilancio - Ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento - Lamentata esclusione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e dell'equilibrio di bilancio - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, 81 e 97 Cost., all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012, e all'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012 - dell'art. 1, commi 479, lett. a), e 483, della legge n. 232 del 2016, il primo che introduce misure premiali per gli enti territoriali che rispettano i saldi di bilancio, il secondo che ne esclude l'applicabilità alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le autonomie ricorrenti, mentre sono soggette ai vincoli e agli obiettivi di finanza pubblica secondo la peculiare disciplina per esse prevista, non partecipano ai fondi statali che riguardano l'incameramento dell'importo delle sanzioni e la correlata erogazione dei premi afferenti al regime ordinario degli altri enti territoriali, in quanto - a seguito della illegittimità costituzionale del precedente comma 475, lett. a) e b), pronunciata con la medesima sentenza - affluisce al loro bilancio l'importo delle somme dovute dai loro enti locali per il mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, 81 e 97 Cost., all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012, e all'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012 - dell'art. 1, commi 479, lett. a), e 483, della legge n. 232 del 2016, il primo che introduce misure premiali per gli enti territoriali che rispettano i saldi di bilancio, il secondo che ne esclude l'applicabilità alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le autonomie ricorrenti, mentre sono soggette ai vincoli e agli obiettivi di finanza pubblica secondo la peculiare disciplina per esse prevista, non partecipano ai fondi statali che riguardano l'incameramento dell'importo delle sanzioni e la correlata erogazione dei premi afferenti al regime ordinario degli altri enti territoriali, in quanto - a seguito della illegittimità costituzionale del precedente comma 475, lett. a) e b), pronunciata con la medesima sentenza - affluisce al loro bilancio l'importo delle somme dovute dai loro enti locali per il mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 479
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 483
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
legge costituzionale
art. 5
Altri parametri e norme interposte
legge 24/12/2012
n. 243
art. 9
co. 4