Sentenza 138/2024 (ECLI:IT:COST:2024:138)
Massima numero 46309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MODUGNO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  09/05/2024;  Decisione del  09/05/2024
Deposito del 19/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46304  46305  46306  46307  46308


Titolo
Stupefacenti e sostanze psicotrope – In genere – Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope – Trattamento sanzionatorio per chi promuove, costituisce, dirige, organizza oppure finanzia l’associazione, e per chi vi partecipa – Pene minime edittali fissate rispettivamente in venti e dieci anni di reclusione, anziché in sette e cinque anni, come previsto nel massimo per i fatti di associazione di “lieve entità” – Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena – Anomalia sanzionatoria non rimediabile attraverso un intervento della Corte costituzionale – Inammissibilità delle questioni – Auspicio di un sollecito intervento del legislatore. (Classif. 210001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Brescia in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa, con le pene minime di venti e dieci anni di reclusione, anziché di sette e cinque anni, come previsto nel massimo per le ipotesi “lievi” di associazione dal successivo comma 6. Lo iato tra le pene minime previste per l’ipotesi “ordinaria” e quelle massime stabilite per l’ipotesi “lieve” del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico evidenzia una “frattura sanzionatoria” di ampiezza analoga, ed anzi persino più estesa, rispetto a quella giudicata non costituzionalmente tollerabile dalla sentenza n. 40 del 2019 in relazione ai delitti di cui all’art. 73 del medesimo t.u., sia in termini assoluti (tredici anni di differenza per i soggetti “apicali” e cinque per i partecipanti “semplici”), sia in termini proporzionali (quasi il triplo per i soggetti “apicali” e il doppio, come nel caso allora censurato, per i partecipanti “semplici”). Al vulnus denunciato non è, però, possibile porre rimedio, come richiesto dal rimettente, con l’allineamento dei minimi edittali della fattispecie “maior” ai massimi di quella “minor”, non potendosi ritenere che alla continuità dell’offesa debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria; una tale soluzione, inoltre, non si inserirebbe nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore, determinando un rilevantissimo abbattimento della risposta punitiva rispetto a fatti che, nella valutazione legislativa, presentano un marcato disvalore, in ragione del connubio tra associazionismo criminale e mercato della droga. Né sono ricavabili, allo stato, grandezze di riferimento diverse – all’interno della disciplina degli stupefacenti o in relazione ad altre figure “specializzate” di reato associativo – che consentano di riequilibrare l’assetto sanzionatorio censurato. A fronte della riscontrata anomalia sanzionatoria è, tuttavia, auspicabile un sollecito intervento del legislatore. (Precedenti: S. 40/2019 – mass. 42188; S. 179/2017 – mass. 41198).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  09/10/1990  n. 309  art. 74  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  09/10/1990  n. 309  art. 74  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte