Ordinanza 176/2025 (ECLI:IT:COST:2025:176)
Massima numero 47075
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  06/10/2025;  Decisione del  06/10/2025
Deposito del 28/11/2025; Pubblicazione in G. U. 03/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47074


Titolo
Giudizio costituzionale – Contraddittorio – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – In particolare: conflitto promosso nei confronti di un ramo del Parlamento – Identità della posizione costituzionale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – Conseguente notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità anche alla Camera non parte del conflitto. (Classif. 111002).

Testo

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni da trattare, va disposta la notificazione anche all’altra Camera del ricorso per conflitto dichiarato ammissibile. (Precedenti: O. 250/2022 - mass. 45221; O. 91/2016 - mass. 38838; O. 137/2015 - mass. 38564).

(Nel caso di specie, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di Appello di Ancona, seconda sez. civ., in riferimento alla deliberazione dell’8 maggio 2024 della Camera dei deputati - doc. IV-ter, n. 6-A , va disposta la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità del ricorso anche al Senato della Repubblica, stante, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare) (Precedenti: O. 179/2023 - mass. 45768; O. 250/2022 - mass. 45221; O. 91/2016 - mass. 38838; O. 137/2015 - mass. 38464).



Atti oggetto del giudizio

 08/05/2024  n. approvazione del doc. IV-ter, n. 6-A  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37