Sentenza 118/2026 (ECLI:IT:COST:2026:118)
Massima numero 47603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  18/05/2026;  Decisione del  18/05/2026
Deposito del 02/07/2026; Pubblicazione in G. U. 08/07/2026
Massime associate alla pronuncia:  47599  47600  47601  47602


Titolo
Ordinamento penitenziario – In genere – Sanzioni disciplinari irrogate ai detenuti – Riconoscimento della natura “punitiva” – Condizione, anche ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU – Incidenza sull’estensione della pena, non sull’intensità della limitazione delle libertà fondamentali del detenuto – Esclusione di tale natura per la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune – Conseguente inoperatività del divieto del ne bis in idem (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la disposizione del cod. proc. pen. che non prevede la possibilità che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato del delitto di danneggiamento quando lo stesso, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per l’infrazione prevista del regolamento penitenziario di appropriazione o danneggiamento di beni dell’amministrazione; ovvero, in via subordinata, della disposizione del cod. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità che il giudice infligga all’imputato del delitto di danneggiamento una pena inferiore al minimo edittale, nel caso in cui allo stesso, per il medesimo fatto, sia stata già applicata la citata sanzione disciplinare). (Classif. 167001).

Testo

Le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei detenuti, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, sono qualificabili come sanzioni “punitive”, con l’effetto di attivare la tutela del diritto al ne bis in idem, soltanto quando incidono sull’estensione della pena e non già sulla mera intensità delle limitazioni dei diritti fondamentali che la sua esecuzione comporta.

Alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, di cui all’art. 39, primo comma, n. 5, ordin. penit., non può essere riconosciuta la natura di sanzione “punitiva” secondo i criteri Engel. La stessa, infatti, non è configurabile come “pena autonoma”, essendo applicata dall’autorità penitenziaria in conseguenza di un’infrazione disciplinare e non dal giudice della cognizione in sede di commisurazione della pena; al di là delle similarità strutturali tra responsabilità disciplinare e penale, nonché dell’estensione alla prima di talune garanzie tipiche della seconda, sussiste, poi, una distinzione funzionale tra le sanzioni disciplinari previste per i detenuti e le pene, in quanto le prime, anche per la durata limitata, svolgono la funzione di “raffreddamento” di una transitoria situazione di tensione, consentendo una rapida reazione a condotte contrarie alle regole di convivenza all’interno del carcere e il mantenimento della sicurezza, che è condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento; la misura, infine, limitandosi a rendere temporaneamente più gravose le modalità di esecuzione della pena, comporta, un surplus di afflittività ben delimitato nel tempo e nei contenuti.

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, dell’art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato del delitto di danneggiamento quando lo stesso, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per l’infrazione di appropriazione o danneggiamento di beni dell’amministrazione, per la quale sia stata già applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune nonché, in via subordinata, dell’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. nella parte in cui non consente al giudice di infliggere una pena inferiore al minimo edittale, nel caso in cui all’imputato, per il medesimo fatto, sia stata già applicata la detta sanzione disciplinare. Con riferimento alla questione in via principale, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, non viene in rilievo la garanzia, costituzionale e convenzionale, del ne bis in idem dal momento che alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, non può essere riconosciuta natura “sostanzialmente punitiva”; né rileva l’effetto indiretto ed eventuale che l’applicazione di tale sanzione potrebbe avere sulla fruibilità dei permessi premio e della liberazione anticipata, dovendosi, al riguardo, escludere ogni automatismo. Né la sanzione disciplinare in esame può essere considerata una parziale anticipazione della pena che dovrà essere inflitta all’imputato per il reato di danneggiamento, ma una conseguenza dell’illecito disciplinare, che offende specificamente gli interessi della comunità carceraria; ben può, pertanto, cumularsi alla pena per il delitto commesso che trova la sua causa in una condotta offensiva dell’interesse patrimoniale dell’amministrazione carceraria). (Precedenti: S. 201/2025 - mass. 47179; S. 153/2025 - mass. 47001; S. 18/2022 - mass. 44600; S. 143/2013 - mass. 37157).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 649  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 4