Sentenza 101/2018 (ECLI:IT:COST:2018:101)
Massima numero 41105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 17/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41093  41094  41095  41099  41100  41101  41102  41103  41104  41106


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contributo definitivo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia agli obiettivi di finanza pubblica - Determinazione riferita alle risultanze del gettito ICI 2010 - Riproposizione in via unilaterale di termine meno favorevole - Violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 188 del 2016 - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 136 Cost., l'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016, che determina il contributo definitivo agli obiettivi di finanza pubblica dovuto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La norma impugnata dalla Regione indicata si riferisce alle risultanze del gettito ICI del 2010, anziché a quelle degli esercizi in cui sono stati effettuati gli accantonamenti, e non prevede che la determinazione dei relativi conguagli sia effettuata in contraddittorio con la Regione stessa, attraverso la condivisione dei dati fiscali analitici, relativi ai periodi di imposizione soggetti agli accantonamenti interessati al conguaglio. Essa riproduce in tal modo una norma - l'art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013 - già dichiarata illegittima nella parte in cui si applica alla suddetta Regione, per violazione del principio di neutralità degli effetti fiscali della riforma in tema di relazioni finanziarie. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2017 e n. 188 del 2016).

La violazione del giudicato costituzionale sussiste ogniqualvolta una disposizione intenda mantenere in piedi o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, ovvero ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. Pertanto, il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore adotta una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017, n. 231 del 2017, n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 72 del 2013, n. 245 del 2012, n. 350 del 2010, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966).



Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 519

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte