Sentenza 102/2018 (ECLI:IT:COST:2018:102)
Massima numero 40178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
21/03/2018; Decisione del
21/03/2018
Deposito del 17/05/2018; Pubblicazione in G. U. 23/05/2018
Titolo
Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di cose mobili altrui - Trattamento sanzionatorio - Denunciata manifesta irragionevolezza della pena rispetto al reato di danneggiamento, come abrogato e sostituito da corrispondente illecito civile - Motivazione inadeguata sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di cose mobili altrui - Trattamento sanzionatorio - Denunciata manifesta irragionevolezza della pena rispetto al reato di danneggiamento, come abrogato e sostituito da corrispondente illecito civile - Motivazione inadeguata sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Aosta, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 639, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 635 del medesimo codice, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103, anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila prevista per i corrispondenti fatti di danneggiamento. Il rimettente, formulando un petitum incoerente "per eccesso", ha chiesto di trasformare il reato censurato in "illecito punitivo civile", al pari dell'abrogato reato di danneggiamento, laddove, in base al postulato che fonda la doglianza, la pronuncia sostitutiva dovrebbe essere circoscritta ai soli fatti di deturpamento o imbrattamento commessi con modalità o su cose diverse da quelle indicate dall'art. 635 cod. pen. Né ha offerto gli elementi per verificare se la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale risulti rilevante nel processo principale, non avendo precisato se il fatto per cui si procede sia stato commesso senza violenza o minaccia o condizioni assimilate, né - soprattutto - se il bene imbrattato esuli dalla platea di quelli enumerati dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen. Sotto un ulteriore e distinto profilo, il rimettente non ha indicato le ragioni per le quali non ha riqualificato giuridicamente il fatto per cui si procede, inquadrandolo sotto la previsione punitiva diversa da quella censurata e primo visu più pertinente di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo censurato, operazione che avrebbe reso irrilevante (sotto il profilo dell'aberratio ictus) la questione sottoposta.
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Aosta, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 639, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 635 del medesimo codice, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103, anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila prevista per i corrispondenti fatti di danneggiamento. Il rimettente, formulando un petitum incoerente "per eccesso", ha chiesto di trasformare il reato censurato in "illecito punitivo civile", al pari dell'abrogato reato di danneggiamento, laddove, in base al postulato che fonda la doglianza, la pronuncia sostitutiva dovrebbe essere circoscritta ai soli fatti di deturpamento o imbrattamento commessi con modalità o su cose diverse da quelle indicate dall'art. 635 cod. pen. Né ha offerto gli elementi per verificare se la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale risulti rilevante nel processo principale, non avendo precisato se il fatto per cui si procede sia stato commesso senza violenza o minaccia o condizioni assimilate, né - soprattutto - se il bene imbrattato esuli dalla platea di quelli enumerati dal secondo comma dell'art. 635 cod. pen. Sotto un ulteriore e distinto profilo, il rimettente non ha indicato le ragioni per le quali non ha riqualificato giuridicamente il fatto per cui si procede, inquadrandolo sotto la previsione punitiva diversa da quella censurata e primo visu più pertinente di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo censurato, operazione che avrebbe reso irrilevante (sotto il profilo dell'aberratio ictus) la questione sottoposta.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 639
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte