Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41269  41677  41679  41680  41681  41682  41683  41684  41685  41686  41687  41688  41689  41690  41691  41692  41693  41694  41695  41696


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Proroga al 2020 del contributo alla finanza pubblica imposto agli enti regionali - Modalità dell'intervento sostitutivo statale - Possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate in caso di mancata intesa - Ricorso della Regione Lombardia - Successiva rinuncia parziale, accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo in parte qua.

Testo
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui inserisce, nel secondo periodo dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» le parole «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,», promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119, terzo e quinto comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata dalla successiva abrogazione della impugnata porzione normativa, ad opera dell'art. 28 del d.l. n. 50 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 528

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 680

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 5

Altri parametri e norme interposte