Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
07/03/2018; Decisione del
07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Proroga al 2020 del contributo alla finanza pubblica imposto agli enti regionali - Modalità dell'intervento sostitutivo statale - Possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate in caso di mancata intesa - Ricorso della Regione Lombardia - Successiva rinuncia parziale, accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo in parte qua.
Bilancio e contabilità pubblica - Proroga al 2020 del contributo alla finanza pubblica imposto agli enti regionali - Modalità dell'intervento sostitutivo statale - Possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate in caso di mancata intesa - Ricorso della Regione Lombardia - Successiva rinuncia parziale, accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo in parte qua.
Testo
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui inserisce, nel secondo periodo dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» le parole «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,», promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119, terzo e quinto comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata dalla successiva abrogazione della impugnata porzione normativa, ad opera dell'art. 28 del d.l. n. 50 del 2017).
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui inserisce, nel secondo periodo dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» le parole «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,», promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119, terzo e quinto comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata dalla successiva abrogazione della impugnata porzione normativa, ad opera dell'art. 28 del d.l. n. 50 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 528
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 680
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 5
Altri parametri e norme interposte