Sentenza 139/2024 (ECLI:IT:COST:2024:139)
Massima numero 46223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  19/06/2024;  Decisione del  19/06/2024
Deposito del 22/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46224  46225


Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback dei dispositivi medici) - Criteri di ripartizione - Agevolazione per le imprese che scelgano una definizione conciliativa delle controversie in materia di spese per dispositivi medici o rinuncino ad avviarle - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione dei criteri di decretazione d'urgenza e dei principi di leale collaborazione, di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, del diritto alla salute e al buon andamento dell'amministrazione nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231011).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 8, commi 1, 2 e 6, del d.l. n. 34 del 2023, come conv., che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo al fine di ripianare il superamento, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dei tetti di spesa imposti alle regioni e alle province autonome per l’acquisto dei dispositivi medici (comma 1); ne stabilisce i criteri di ripartizione (comma 2); consente alle piccole e alle medie imprese di richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo già istituito presso il Mediocredito Centrale spa, finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese (comma 6). Non sussistono ragioni di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà nella scelta della decretazione d’urgenza, stante l’indifferibile necessità di garantire l’efficienza del Servizio sanitario nazionale e l’omogeneità delle previsioni contenute nel d.l., né è violato il principio di leale collaborazione, che non si impone, di norma, al procedimento legislativo – a maggior ragione nel caso di decretazione d’urgenza – , salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze; senza che, nel caso di specie, la misura impugnata comprima l’autonomia delle regioni e delle province autonome, legittimate a valersi delle risorse assegnate nella maniera che reputano più appropriata, al fine di garantire gli equilibri dei servizi sanitari regionali nell’anno 2022. L’istituzione del fondo, inoltre, non pregiudica le prerogative regionali nell’àmbito della tutela della salute o del coordinamento della finanza pubblica e neppure determina, di riflesso, quella compressione del diritto inviolabile della salute o il vulnus al buon andamento dell’amministrazione che la ricorrente paventa, come corollario della violazione della propria sfera di competenze. Si deve poi escludere la violazione dell’art. 118 Cost., perché, nel caso di specie, non si configura un’ipotesi di allocazione a livello statale di funzioni regionali o di altri enti territoriali, ma un intervento diretto dello Stato, a livello legislativo. Né si può rinvenire alcuna correlazione tra il fondo, giustificato da una precisa finalità, e l’asserita impossibilità di svolgere le funzioni nel settore sanitario, per effetto dei maggiori oneri affrontati in concomitanza con l’emergenza pandemica, così come, per le medesime considerazioni vanno respinti i motivi di impugnazione formulati in riferimento all’art. 3 Cost. (Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45275; S. 169/2020 - mass. 43254; S. 194/2019 - mass. 42911; S. 137/2018 - mass. 41373; S. 17/2018 - mass. 39769; S. 237/2017 - mass. 41629; S. 192/2017 - mass. 42059; S. 251/2016 - mass. 39226).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/03/2023  n. 34  art. 8  co. 1

decreto-legge  30/03/2023  n. 34  art. 8  co. 2

decreto-legge  30/03/2023  n. 34  art. 8  co. 6

legge  26/05/2023  n. 56  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte