Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41269  41677  41678  41680  41681  41682  41683  41684  41685  41686  41687  41688  41689  41690  41691  41692  41693  41694  41695  41696


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Proroga al 2020 del contributo alla finanza pubblica imposto agli enti regionali - Modalità dell'intervento sostitutivo statale - Possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate in caso di mancata intesa - Ricorso della Regione Veneto - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.

Testo

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost. - dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, modificativo dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, nella porzione normativa - poi soppressa dal d.l. n. 50 del 2017, come convertito - che aveva previsto tra le modalità dell'acquisizione delle risorse da parte dello Stato in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 gennaio di ciascun anno, la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate.

La materia del contendere cessa quando la modifica appare satisfattiva dell'interesse manifestato dalla ricorrente e la norma ora abrogata non ha avuto mai applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2018 e n. 5 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 528

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 680

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte