Bilancio e contabilità pubblica - Proroga al 2020 del contributo alla finanza pubblica imposto agli enti regionali - Modalità dell'intervento sostitutivo statale - Possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate in caso di mancata intesa - Ricorso della Regione Veneto - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost. - dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, modificativo dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, nella porzione normativa - poi soppressa dal d.l. n. 50 del 2017, come convertito - che aveva previsto tra le modalità dell'acquisizione delle risorse da parte dello Stato in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 gennaio di ciascun anno, la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate.
La materia del contendere cessa quando la modifica appare satisfattiva dell'interesse manifestato dalla ricorrente e la norma ora abrogata non ha avuto mai applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2018 e n. 5 del 2018).