Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41269  41677  41678  41679  41680  41682  41683  41684  41685  41686  41687  41688  41689  41690  41691  41692  41693  41694  41695  41696


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione del contributo statale a seguito della mancata intesa con le autonomie locali - Conseguente maggiore onere per le Regioni - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del buon andamento della pubblica amministrazione e delle competenze regionali relative alla programmazione sanitaria ed alla autonomia impositiva - Difetto di adeguata motivazione, oscurità e apoditticità della censura - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 118 e 119 Cost., dell'art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, che, decorso inutilmente il termine previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016 in sede di conferenza Stato-Regioni per la stipula degli accordi bilaterali con le Regioni, ridetermina, riducendolo, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni 2017-2019. Il ricorso manca infatti di qualsiasi adeguata motivazione a sostegno delle censure. È altresì dichiarata inammissibile - per oscurità e apoditticità della censura - la medesima questione, legata all'asserita mancanza di attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012, e dell'art. 11 della legge n. 243 del 2012. Non si comprende infatti in che modo la disposizione impugnata sarebbe lesiva dell'autonomia regionale, limitandosi inoltre la ricorrente ad affermare che la riduzione del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario sarebbe, per ciò stesso, indicativa di una fase avversa del ciclo economico, tale da imporre l'attivazione dei meccanismi previsti dalle norme richiamate.

I termini delle questioni di legittimità costituzionale debbono essere ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle violazioni prospettate. (Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2017, n. 245 del 2017 e n. 231 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 392

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte