Bilancio e contabilità pubblica - Rapporti finanziari dello Stato con le autonomie speciali - Principio pattizio - Vincolo di metodo, e di non di risultato - Espressione del principio di leale collaborazione.
I rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. Lo Stato, dunque, può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica a carico delle autonomie speciali, quantificando l'importo complessivo del concorso, e rimettendo alla stipula di accordi bilaterali con ciascuna autonomia, non solo la definizione dell'importo gravante su ciascuna di esse, ma, eventualmente, la stessa riallocazione delle risorse disponibili, anche a esercizio inoltrato. (Precedenti citati: sentenze n. 19 del 2015, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012).
Lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario. (Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015 e n. 341 del 2009).