Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione del contributo statale per gli anni dal 2017 al 2019 - Prescrizione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di assicurare tali effetti finanziari mediante la sottoscrizione, entro il 31 gennaio 2017, di accordi bilaterali con lo Stato che assicurino il contributo a loro carico previsto dall'intesa in Conferenza permanente dell'11 febbraio 2016 - Attuazione con decreto ministeriale nei successivi trenta giorni di quanto previsto dalla medesima intesa - Ricorso della Regione Valle d'Aosta, della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata irragionevolezza, violazione dell'autonomia finanziaria regionale, dei limiti alla potestà statale di coordinamento della finanza pubblica, del principio di leale collaborazione e del metodo pattizio nelle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali - Censure basate su presupposto interpretativo non rispondente alla lettera e alla ratio delle disposizioni impugnate - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e (in via cautelativa) dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento (complessivamente) all'art. 81 Cost., agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f) ed l), 4, 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, agli artt. 48, 49, 63, quinto comma, e 65 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 69, da 79 a 81, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alla legge n. 690 del 1981, come integrata dagli artt. 34 e 36 della legge n. 724 del 1994, al principio pattizio in materia finanziaria, desumibile anche dall'art. 42 della legge n. 42 del 2009, all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.lgs. n. 268 del 1992, nonché ai principi di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e 27 della legge n. 42 del 2009, e di ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Contrariamente al presupposto interpretativo comune alle ricorrenti, le disposizioni impugnate - nel ridefinire il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato - non impongono alle autonomie speciali alcun concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario nazionale né la riduzione del finanziamento che esse assicurano autonomamente al proprio servizio sanitario regionale, ma si limitano a ribadire l'obbligo di assicurare i medesimi effetti finanziari a titolo di (ulteriore) contributo alla finanza pubblica, rinviando ad accordi bilaterali tra lo Stato e la singola autonomia, da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2017, l'individuazione delle modalità e del settore di incidenza del concorso nonché la quantificazione della riduzione di spesa richiesta a ciascun ente, con il risultato di salvaguardare il metodo pattizio nella determinazione del quomodo e quantum del concorso (doveroso nell'an) delle autonomie speciali alla finanza pubblica. Tale prospettiva è stata tenuta ferma pur in assenza della sottoscrizione degli accordi, atteso che il d.m. 5 giugno 2017 - adottato in base al comma 394 - non ha riguardato in alcun modo le autonomie speciali, ma si è limitato ad incidere ulteriormente sul livello di finanziamento del fabbisogno del SSN, a tutto discapito delle Regioni a statuto ordinario. Quanto alla brevità del termine (31 gennaio 2017) fissato per la stipula degli accordi, deve escludersi la sua irragionevolezza, atteso che gli accordi avrebbero dovuto essere conclusi in un "termine ragionevole" già a partire dall'intesa dell'11 febbraio 2016. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).
Il principio di leale collaborazione richiede un confronto autentico, orientato al superiore interesse pubblico di conciliare l'autonomia finanziaria delle Regioni con l'indefettibile vincolo, gravante anche sulle Regioni ad autonomia speciale, di concorrere alle manovre finanziarie. A tale principio non è rispondente il perdurante rifiuto opposto dalle autonomie speciali alla stipula degli accordi previsti dall'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, in quanto la garanzia del metodo dell'accordo bilaterale dello Stato con le singole autonomie differenziate non può creare il paradosso di esonerare queste ultime dall'obbligo di contribuire al processo di necessario risanamento dei conti pubblici, con l'ingiusto risultato di accollare agli altri enti del livello regionale, che non godono di pari guarentigie di ordine statutario, l'onere di assicurare l'effetto finanziario complessivo perseguito dal legislatore statale. Una simile conseguenza potrebbe essere scongiurata in futuro, se lo Stato, per il solo caso di stallo nelle trattative, determinasse in modo unilaterale, sia pur con il carattere della provvisorietà, il riparto pro quota tra le autonomie speciali del contributo loro imposto. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 19 del 2015 e n. 379 del 1992).