Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41269  41677  41678  41679  41680  41681  41682  41683  41684  41686  41687  41688  41689  41690  41691  41692  41693  41694  41695  41696


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione del contributo statale per gli anni dal 2017 al 2019 - Prescrizione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di assicurare tali effetti finanziari mediante la sottoscrizione, entro il 31 gennaio 2017, di accordi bilaterali con lo Stato che assicurino il contributo a loro carico previsto dall'intesa in Conferenza permanente dell'11 febbraio 2016 - Attuazione con decreto ministeriale nei successivi trenta giorni di quanto previsto dalla medesima intesa - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata imposizione alla ricorrente di un contributo finanziario non previsto dall'accordo concluso tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia il 23 ottobre 2014, violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza ed eguaglianza nonché del metodo pattizio nelle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali, disparità di trattamento in raffronto al coevo accordo tra lo Stato e le autonomie del Trentino-Alto Adige - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3 e 119 Cost., agli artt. 48, 49, 63, quinto comma, e 65 dello statuto speciale, al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., e al principio pattizio in materia finanziaria, desumibile anche dall'art. 42 della legge n. 42 del 2009. La censurata imposizione alla ricorrente di un contributo alla finanza pubblica non previsto nell'accordo da essa stipulato con lo Stato in data 23 ottobre 2014 non è illegittima, neppure in relazione al diverso trattamento riservato all'accordo concluso il 15 ottobre 2014 tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome, privilegiato dalla "clausola di garanzia" contenuta nell'ultimo periodo del menzionato comma 392. Pur essendo stati entrambi recepiti nella legge n. 190 del 2014, i due accordi hanno infatti contenuti non analoghi, atteso che il secondo regola le relazioni finanziarie dello Stato con le autonomie del Trentino-Alto Adige fino al 2022 ed esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole del patto, mentre il primo contempla un orizzonte temporale limitato al 2017 e non subordina l'imposizione di ulteriori contributi al ricorrere di specifiche condizioni, ma, anzi, ne prevede espressamente l'introduzione con legge statale, fermo restando il vincolo del metodo pattizio per la determinazione del quomodo e del quantum del contributo, con la conseguenza che neppure dal principio di buona fede negoziale invocato in memoria dalla ricorrente può desumersi la necessità di esigenze sopravvenute per imporre nuovi contributi. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 392

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 394

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 48

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 49

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 63  co. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 65

Altri parametri e norme interposte

legge  05/05/2009  n. 42  art. 42