Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41269  41677  41678  41679  41680  41681  41682  41683  41684  41685  41687  41688  41689  41690  41691  41692  41693  41694  41695  41696


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione del contributo statale per gli anni dal 2017 al 2019 - Prescrizione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di assicurare tali effetti finanziari mediante la sottoscrizione, entro il 31 gennaio 2017, di accordi bilaterali con lo Stato che assicurino il contributo a loro carico previsto dall'intesa in Conferenza permanente dell'11 febbraio 2016 - Attuazione con decreto ministeriale nei successivi trenta giorni di quanto previsto dalla medesima intesa - Ricorsi proposti in via cautelativa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata imposizione unilaterale di un ulteriore contributo alla manovra di finanza pubblica in contrasto con l'accordo concluso dallo Stato con la Regione Trentino-Alto Adige e con le Province autonome il 15 ottobre 2014 - Censure basate su erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 (per intero e limitatamente al primo, secondo e terzo periodo) e 394, della legge n. 232 del 2016, proposte in via cautelativa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento (complessivamente) agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 69, da 79 a 81, 103, 104 e 107 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1795, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, nonché ai principi di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, e di ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo delle ricorrenti, deve escludersi che le disposizioni impugnate impongano alle ricorrenti contributi alla finanza pubblica nazionale aggiuntivi e diversi rispetto a quelli previsti dall'accordo stipulato dallo Stato con le autonomie del Trentino-Alto Adige in data 15 ottobre 2014 (non a caso oggetto della "clausola di salvaguardia" contenuta nel quarto periodo del citato comma 392). Tale accordo è infatti l'unico (tra quelli conclusi nel medesimo periodo da tutte le autonome speciali) a godere di una particolare stabilità, in quanto, nel ridefinire complessivamente, fino al 2022, i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome, esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole del patto, così subordinando espressamente l'imposizione di ulteriori contributi a specifiche condizioni, idonee a limitare il potere unilaterale dello Stato perfino sotto il profilo dell'an.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 392

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 394

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte

legge  24/12/2012  n. 243  art. 11  

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art.   

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2  

legge  05/05/2009  n. 42  art. 27