Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
07/03/2018; Decisione del
07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione del contributo statale per gli anni dal 2017 al 2019 - Prescrizione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di assicurare tali effetti finanziari mediante la sottoscrizione, entro il 31 gennaio 2017, di accordi bilaterali con lo Stato che assicurino il contributo a loro carico previsto dall'intesa in Conferenza permanente dell'11 febbraio 2016 - Attuazione con decreto ministeriale nei successivi trenta giorni di quanto previsto dalla medesima intesa - Ricorsi proposti in via cautelativa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata imposizione unilaterale di un ulteriore contributo alla manovra di finanza pubblica in contrasto con l'accordo concluso dallo Stato con la Regione Trentino-Alto Adige e con le Province autonome il 15 ottobre 2014 - Censure basate su erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione del contributo statale per gli anni dal 2017 al 2019 - Prescrizione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di assicurare tali effetti finanziari mediante la sottoscrizione, entro il 31 gennaio 2017, di accordi bilaterali con lo Stato che assicurino il contributo a loro carico previsto dall'intesa in Conferenza permanente dell'11 febbraio 2016 - Attuazione con decreto ministeriale nei successivi trenta giorni di quanto previsto dalla medesima intesa - Ricorsi proposti in via cautelativa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata imposizione unilaterale di un ulteriore contributo alla manovra di finanza pubblica in contrasto con l'accordo concluso dallo Stato con la Regione Trentino-Alto Adige e con le Province autonome il 15 ottobre 2014 - Censure basate su erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 (per intero e limitatamente al primo, secondo e terzo periodo) e 394, della legge n. 232 del 2016, proposte in via cautelativa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento (complessivamente) agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 69, da 79 a 81, 103, 104 e 107 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1795, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, nonché ai principi di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, e di ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo delle ricorrenti, deve escludersi che le disposizioni impugnate impongano alle ricorrenti contributi alla finanza pubblica nazionale aggiuntivi e diversi rispetto a quelli previsti dall'accordo stipulato dallo Stato con le autonomie del Trentino-Alto Adige in data 15 ottobre 2014 (non a caso oggetto della "clausola di salvaguardia" contenuta nel quarto periodo del citato comma 392). Tale accordo è infatti l'unico (tra quelli conclusi nel medesimo periodo da tutte le autonome speciali) a godere di una particolare stabilità, in quanto, nel ridefinire complessivamente, fino al 2022, i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome, esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole del patto, così subordinando espressamente l'imposizione di ulteriori contributi a specifiche condizioni, idonee a limitare il potere unilaterale dello Stato perfino sotto il profilo dell'an.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 (per intero e limitatamente al primo, secondo e terzo periodo) e 394, della legge n. 232 del 2016, proposte in via cautelativa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento (complessivamente) agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 69, da 79 a 81, 103, 104 e 107 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1795, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, nonché ai principi di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, e di ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo delle ricorrenti, deve escludersi che le disposizioni impugnate impongano alle ricorrenti contributi alla finanza pubblica nazionale aggiuntivi e diversi rispetto a quelli previsti dall'accordo stipulato dallo Stato con le autonomie del Trentino-Alto Adige in data 15 ottobre 2014 (non a caso oggetto della "clausola di salvaguardia" contenuta nel quarto periodo del citato comma 392). Tale accordo è infatti l'unico (tra quelli conclusi nel medesimo periodo da tutte le autonome speciali) a godere di una particolare stabilità, in quanto, nel ridefinire complessivamente, fino al 2022, i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome, esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole del patto, così subordinando espressamente l'imposizione di ulteriori contributi a specifiche condizioni, idonee a limitare il potere unilaterale dello Stato perfino sotto il profilo dell'an.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 392
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 394
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
legge 24/12/2012
n. 243
art. 11
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art.
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
legge 05/05/2009
n. 42
art. 27