Bilancio e contabilità pubblica - Contributo alla finanza pubblica imposto agli enti regionali dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 - Applicazione dell'intesa attuativa - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata violazione del metodo pattizio nella determinazione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le autonomie speciali - Asserita violazione dell'accordo bilaterale stipulato con lo Stato - Denunciata riduzione dei "margini di negoziabilità" - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate - per erroneità del presupposto interpretativo - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 5, 116, 117, terzo comma, e 119, Cost., agli artt. 7 e 8, della legge cost. n. 3 del 1948, e all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, nonché all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, che tutelano l'affidamento. L'imposizione alla Regione autonoma Sardegna di ulteriori contributi alla finanza pubblica non viola le clausole dell'accordo stipulato con lo Stato in data 21 luglio 2014, ascritto al coordinamento dinamico della finanza pubblica, concernente le singole misure finanziarie adottate per il governo di quest'ultima, come tali soggette a periodico adeguamento. Ciò esclude la possibilità di riconoscere, in generale, un affidamento tutelabile in ordine all'immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, fermo il metodo pattizio per le autonomie speciali, anche perché l'accordo non esclude espressamente l'imposizione di ulteriori contributi al risanamento dei conti pubblici. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).
Muove dall'erroneo presupposto che le intese condizionino anche l'an dell'imposizione del contributo alle autonomie speciali la censura per cui l'indubbiato comma 394 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 avrebbe ridotto i «margini di negoziabilità», imponendo a carico delle Regioni ad autonomia differenziata l'obbligo di assicurare il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016.
Alle intese bilaterali - salvi altri vincoli di matrice pattizia (che, allo stato, riguardano solo la posizione delle autonomie della Regione Trentino-Alto Adige) - è rimessa esclusivamente la definizione del quantum gravante su ciascuna autonomia speciale e delle modalità di contribuzione. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).