Sentenza 139/2024 (ECLI:IT:COST:2024:139)
Massima numero 46224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  19/06/2024;  Decisione del  19/06/2024
Deposito del 22/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46223  46225


Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback dei dispositivi medici) - Ripartizione - Assegnazione alle Regioni che hanno superato il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 anziché tra tutte le Regioni sulla base delle quote di accesso al fabbisogno indistinto standard per il servizio sanitario nazionale - Ricorso della regione Campania - Lamentata irragionevolezza, violazione dei criteri di decretazione d'urgenza e dei principi di leale collaborazione, di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dell'autonomia finanziaria regionale, del diritto alla salute e al buon andamento dell'amministrazione nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231011).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 5, 32, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come conv., che prevede un meccanismo agevolato per le imprese che non abbiano instaurato controversie o che le abbiano abbandonate, in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali che identificano le aziende fornitrici obbligate a concorrere al ripianamento del superamento del tetto di spesa, consentendo loro di estinguere il debito mediante il pagamento di un importo ridotto, pari al 48% della quota determinata dal d.m. 6 luglio 2022 (c.d. payback dei dispositivi medici). Non sussistono ragioni di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà nella scelta della decretazione d’urgenza, stante l’indifferibile necessità di garantire l’efficienza del Servizio sanitario nazionale e l’omogeneità delle previsioni contenute nel d.l., né è violato il principio di leale collaborazione, che non si impone, di norma, al procedimento legislativo – a maggior ragione nel caso di decretazione d’urgenza – , salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze, senza che tale misura comprima l’autonomia delle regioni e delle province autonome, legittimate a valersi delle risorse assegnate nella maniera che reputano più appropriata, al fine di garantire gli equilibri dei servizi sanitari regionali nell’anno 2022. (Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45275; S. 169/2020 - mass. 43254; S. 194/2019 - mass. 42911; S. 137/2018- mass. 41373; S. 17/2018 - mass. 39769; S. 237/2017 - mass. 41629; S. 192/2017 - mass. 42059; S. 251/2016 - mass. 39226).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/03/2023  n. 34  art. 8  co. 3

legge  26/05/2023  n. 56  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte