Bilancio e contabilità pubblica - Contributo alla finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Proroga al 2020 - Ricorsi delle Regioni autonome Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Siciliana - Denunciata violazione del canone della transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, promosse dalle Regioni autonome Siciliana e Sardegna in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e, relativamente alla seconda, agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale, nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in relazione all'art. 119 Cost. La disposizione impugnata, che estende al 2020 l'orizzonte temporale di operatività del contributo introdotto dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, non viola il canone della transitorietà, cui è subordinata l'operatività di misure di contenimento della spesa pubblica, in quanto estende il contributo, originariamente previsto per il triennio 2017-2019, per una sola annualità, e per la prima volta.
Il costante ricorso alla tecnica normativa dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante aggiunta di un'ulteriore annualità a quelle originariamente previste, finisce per porsi in contrasto con il canone della transitorietà, se indefinitamente ripetuto. (Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016).