Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41269  41677  41678  41679  41680  41681  41682  41683  41684  41685  41686  41687  41688  41689  41691  41692  41693  41694  41695  41696


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Sufficiente motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso, complessivamente, dalle Regioni autonome Vale d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna, dalle Regioni Lombardia e Veneto, e dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, dell'art. 1, commi 392, 394, 527 e 528 - della legge n. 232 del 2016, sono considerate ammissibili le censure proposte in riferimento a parametri estranei al Titolo V della Parte II della Costituzione sul riparto di attribuzioni in quest'ultimo previsto. Tutte le ricorrenti hanno sufficientemente motivato sulla ridondanza delle asserite violazioni di tali parametri.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 392

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 394

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 527

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 528

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte