Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
07/03/2018; Decisione del
07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contributo alla finanza pubblica - Proroga al 2020 del contributo previsto per il triennio 2017-2019 - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale e del principio di responsabilità finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Contributo alla finanza pubblica - Proroga al 2020 del contributo previsto per il triennio 2017-2019 - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale e del principio di responsabilità finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, e 97, primo comma, 119, primo, secondo, terzo, quinto e ultimo comma, Cost., e agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 43 dello statuto e all'art. 2 delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.,- dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, che ha esteso al 2020 l'orizzonte temporale di operatività del contributo introdotto dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015. Il metodo pattizio che si lamenta violato è salvaguardato dall'art. 1, comma 680, terzo periodo, della legge n. 208. Inoltre, la ricorrente - sulla quale incombeva il relativo onere - non ha fornito nessuna prova in ordine all'impossibilità, asseritamente conseguente all'imposizione del contributo contestato, di svolgere le proprie funzioni, senza lasciare comprendere come l'imposizione di un contributo in favore dello Stato mediante generico riferimento ai risparmi di spesa, da concordarsi annualmente entro il 31 gennaio, impedirebbe di assicurare la copertura finanziaria. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, e 97, primo comma, 119, primo, secondo, terzo, quinto e ultimo comma, Cost., e agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 43 dello statuto e all'art. 2 delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.,- dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, che ha esteso al 2020 l'orizzonte temporale di operatività del contributo introdotto dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015. Il metodo pattizio che si lamenta violato è salvaguardato dall'art. 1, comma 680, terzo periodo, della legge n. 208. Inoltre, la ricorrente - sulla quale incombeva il relativo onere - non ha fornito nessuna prova in ordine all'impossibilità, asseritamente conseguente all'imposizione del contributo contestato, di svolgere le proprie funzioni, senza lasciare comprendere come l'imposizione di un contributo in favore dello Stato mediante generico riferimento ai risparmi di spesa, da concordarsi annualmente entro il 31 gennaio, impedirebbe di assicurare la copertura finanziaria. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 528
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 680
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 4
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
co. 1 lett. b)
decreto legislativo 11/12/2016
n. 251
art. 1
co. 1 lett. a)