Bilancio e contabilità pubblica - Contributo alla finanza pubblica - Proroga al 2020 del contributo previsto per il triennio 2017-2019 - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata determinazione di effetti perequativi impliciti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119, terzo e quinto comma, Cost. dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, che estende al 2020 il contributo alla finanza pubblica già previsto dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, includendo, tra le modalità dell'intervento sostitutivo statale, la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate. La disposizione impugnata estende a una sola annualità un contributo originariamente fissato per il triennio 2017-2019, cosicché essa non viola il canone di transitorietà cui è subordinata l'operatività di misure di contenimento della spesa pubblica. Inoltre, la disciplina dell'intervento sostitutivo statale, per il caso di mancato accordo tra le Regioni in sede di autocoordinamento, è già stato considerato compatibile dalla giurisprudenza costituzionale, che ha soltanto sancito l'incostituzionalità di meccanismi che commisurano le riduzioni di spesa all'ammontare delle spese sostenute dalle Regioni per i consumi intermedi, in quanto i medesimi determinerebbero un effetto perequativo implicito che non soddisfa i requisiti di cui all'art. 119 Cost.; tale effetto è tuttavia escluso da disposizioni analoghe a quella impugnata, le quali non comportano, neppure indirettamente, una riduzione degli squilibri tra le Regioni, mirando piuttosto a coinvolgere tutti gli enti nell'opera di risanamento, secondo criteri di progressività dello sforzo, proporzionati alla dimensione del PIL e della popolazione, senza alcun effetto di livellamento. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 65 del 2016, n. 141 del 2016 e n. 79 del 2014).
Il costante ricorso alla tecnica normativa dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante aggiunta di un'ulteriore annualità a quelle originariamente previste, finisce per porsi in contrasto con il canone della transitorietà, se indefinitamente ripetuto. (Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016).