Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41269  41677  41678  41679  41680  41681  41682  41683  41684  41685  41686  41687  41688  41689  41690  41691  41692  41694  41695  41696


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - Riduzione del contributo statale a seguito della mancata intesa con le autonomie locali - Conseguente maggiore onere per le Regioni - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata impossibilità di coprire i costi per la copertura dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - Denunciata mancanza di proporzionalità, nonché violazione del diritto alla salute e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., all'art. 5, comma 1, della legge n. 42 del 2009, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, che, decorso inutilmente il termine previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016 in sede di conferenza Stato-Regioni per la stipula degli accordi bilaterali con le Regioni, ridetermina, riducendolo, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni 2017-2019. La disposizione impugnata riconosce, nella fase iniziale, un potere di determinazione autonoma, da parte delle Regioni, in ordine alla modulazione delle necessarie riduzioni nei diversi ambiti di spesa, cosicché esse hanno deciso, all'esito dell'autocoordinamento alla base dell'intesa del 2016, di concentrare il 90 per cento dei risparmi imposti dallo Stato nel settore sanitario, per cui manca sia il difetto di proporzionalità dei «tagli», sia il loro asserito carattere «meramente lineare». Né la mancanza di un esplicito riferimento ai costi ed ai fabbisogni standard regionali - tale da compromettere la copertura dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), per i quali comunque grava sulla Regione l'onere di dimostrare l'impossibilità di garantirli, in conseguenza della riduzione delle risorse messe a disposizione - impedisce l'impiego anche di tali criteri per la distribuzione della riduzione di spesa, in quanto lo ius superveniens costituito dal d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif., nella legge n. 96 del 2017, ha reso prioritaria la loro considerazione. La determinazione unilaterale prevista dalla norma impugnata è imposta inoltre dalla necessità di redigere il bilancio pluriennale statale per l'arco temporale dal 2017 al 2019; infine essa appare funzionale alla salvaguardia della possibilità, per le Regioni, di programmare per tempo l'erogazione dei servizi in condizioni di efficienza e di appropriatezza. (Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016).

Poiché, sul lungo periodo, la continua imposizione di contributi alla finanza pubblica alle Regioni a statuto ordinario, inevitabilmente incidenti sul livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, potrebbe comportare in futuro il rischio dell'impossibilità di assicurare il rispetto dei LEA fissati dallo Stato, su quest'ultimo incombe perciò l'onere di evitare tale rischio, eventualmente mediante il reperimento di risorse in ambiti diversi da quelli afferenti la spesa regionale, per rispettare gli obblighi, contratti anche a livello europeo, di garantire l'equilibrio finanziario dell'intero settore pubblico allargato.

Pur dovendosi riconoscere l'inevitabile incidenza sull'autonomia finanziaria delle Regioni dell'obbligo ad esse imposto di concorrere alla finanza pubblica, è necessario, ma anche sufficiente, contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, garantendo il loro pieno coinvolgimento. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017 n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012).

Se è ben vero che, in base all'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato tramite intesa, questo principio legislativo non vincola in modo assoluto e inderogabile le leggi successivamente approvate dalle due Camere. D'altra parte, la determinazione del concorso statale al fabbisogno sanitario nazionale standard lascia ampio spazio, a valle, alle singole Regioni per disciplinare, programmare e organizzare i servizi sanitari. (Precedente citato: sentenza n. 192 del 2017).

Se la garanzia di servizi effettivi, che corrispondono a diritti costituzionali, richiede certezza delle disponibilità finanziarie, nel quadro dei compositi rapporti tra gli enti coinvolti, anche la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie disponibili; tuttavia non deve mai essere compromessa la garanzia del suo nucleo essenziale, sicché le determinazioni sul fabbisogno sanitario complessivo non dovrebbero discostarsi in modo rilevante e repentino dai punti di equilibrio trovati in esito al ponderato confronto tra Stato e Regioni in ordine ai rispettivi rapporti finanziari. (Precedente citato: sentenza n. 192 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 392

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

legge  05/05/2009  n. 42  art. 5    co. 1