Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
07/03/2018; Decisione del
07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contributi alla finanza pubblica imposti alle Regioni ordinarie - Ulteriori proroghe temporali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di razionalità, proporzionalità, efficacia e sostenibilità, nonché di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Contributi alla finanza pubblica imposti alle Regioni ordinarie - Ulteriori proroghe temporali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di razionalità, proporzionalità, efficacia e sostenibilità, nonché di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 e al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, il quale ha esteso temporalmente l'ambito di operatività dei contributi alla finanza pubblica imposti alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 46, comma 6, primo e terzo periodo, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito. La Regione ricorrente non ha dimostrato l'impossibilità di assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni connessi alle prestazioni sociali, pur in assenza della determinazione statale dei livelli essenziali di assistenza socio-assistenziale (LIVEAS), eventualmente mediante la riallocazione delle risorse disponibili. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 e al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, il quale ha esteso temporalmente l'ambito di operatività dei contributi alla finanza pubblica imposti alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 46, comma 6, primo e terzo periodo, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito. La Regione ricorrente non ha dimostrato l'impossibilità di assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni connessi alle prestazioni sociali, pur in assenza della determinazione statale dei livelli essenziali di assistenza socio-assistenziale (LIVEAS), eventualmente mediante la riallocazione delle risorse disponibili. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 527
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte