Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
07/03/2018; Decisione del
07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Ulteriore contributo alla finanza pubblica imposto alle Regioni ordinarie - Seconda proroga temporale - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata inosservanza del canone della transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Ulteriore contributo alla finanza pubblica imposto alle Regioni ordinarie - Seconda proroga temporale - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata inosservanza del canone della transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, il quale ha prorogato per la seconda volta il contributo alla finanza pubblica imposto alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 46, comma 6, terzo periodo, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, per il quadriennio dal 2015 al 2018. Il canone di transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non è leso in quanto la durata del contributo è stata aumentata di due anni rispetto a quella quadriennale originariamente programmata. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017 e n. 141 del 2016).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, il quale ha prorogato per la seconda volta il contributo alla finanza pubblica imposto alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 46, comma 6, terzo periodo, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, per il quadriennio dal 2015 al 2018. Il canone di transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non è leso in quanto la durata del contributo è stata aumentata di due anni rispetto a quella quadriennale originariamente programmata. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017 e n. 141 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 527
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte