Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41269  41677  41678  41679  41680  41681  41682  41683  41684  41685  41686  41687  41688  41689  41690  41691  41692  41693  41694  41696


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Ulteriore contributo alla finanza pubblica imposto alle Regioni ordinarie - Seconda proroga temporale - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata inosservanza del canone della transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, il quale ha prorogato per la seconda volta il contributo alla finanza pubblica imposto alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 46, comma 6, terzo periodo, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, per il quadriennio dal 2015 al 2018. Il canone di transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non è leso in quanto la durata del contributo è stata aumentata di due anni rispetto a quella quadriennale originariamente programmata. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017 e n. 141 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 527

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte