Sentenza 103/2018 (ECLI:IT:COST:2018:103)
Massima numero 41696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  41269  41677  41678  41679  41680  41681  41682  41683  41684  41685  41686  41687  41688  41689  41690  41691  41692  41693  41694  41695


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contributo alla finanza pubblica imposto alle Regioni ordinarie - Terza proroga temporale - Inosservanza del canone della transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., - l'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, limitatamente alle parole "al primo e". La norma impugnata dalla Regione Veneto, prorogando per la terza volta, per l'anno 2020, l'ambito di operatività del contributo alla finanza pubblica imposto alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 46, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, nella misura di 750 milioni di euro per il triennio 2015-2017, e già prorogato per due volte, in contrasto del canone della transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica ha determinato il raddoppio della durata del sacrificio imposto, da tre a sei anni, in frontale contrasto con il principio di transitorietà. La tecnica normativa dell'aggiunta progressiva di ulteriori annualità a quelle inizialmente previste - di cui, con riferimento al contributo in esame, la Corte costituzionale aveva già formulato l'invito al legislatore a evitare il ricorso - sottrae al confronto parlamentare la valutazione delle ricadute di lungo periodo di una manovra economica. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017 e n. 141 del 2016).

Le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che le singole misure di contenimento della spesa pubblica presentino il carattere della temporaneità, al fine di definire in modo appropriato, anche tenendo conto delle scansioni temporali dei cicli di bilancio e più in generale della situazione economica del Paese, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, evitando la sostanziale estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre che potrebbe sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo più lungo. (Precedenti citati; sentenze n. 169 del 2017, n. 154 del 2017, n. 141 del 2016, n. 65 del 2016, n. 218 del 2015, n. 189 del 2015, n. 44 del 2014, n. 236 del 2013, n. 229 del 2013, n. 217 del 2012, n. 193 del 2012, n. 148 del 2012 e n. 182 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 527

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte